I concetti di privacy e protezione dei dati personali sono fondamentalmente diversi, anche se oggi molti continuano a sostenere che la differenziazione non abbia più senso. In realtà, il senso c’è ed è correlato alle nostre radici storiche.
Era il 1890, infatti, quando nella città di Boston, due giovani avvocati, Warren e Brandeis pubblicarono nella Harvard Law Review il famoso articolo “Right to Privacy” .
L’ispirazione di questo saggio deriva direttamente dall’esperienza personale e professionale degli autori che erano in procinto di intentare una causa contro un giornale della città, che era solito pubblicare “pettegolezzi” accompagnati da fotografie delle feste più mondane della borghesia cittadina, che ritraevano senza filtri gli invitati, tra i quali figurava spesso la signora Warren.
Pertanto, stanco dell’interesse manifestato dalla stampa americana nei confronti della sua vita matrimoniale il famoso avvocato, insieme all’illustre collega rivendicava l’esigenza che nei rapporti privati vi fosse un limite all’ingerenza nella vita altrui (cd. Right to be left alone) rappresentato dalla presenza di un interesse pubblico che legittimi la pubblicazione di una notizia.
L’aspetto più problematico nell’esperienza americana è stato, quindi, sin da subito quello di trovare un equilibrio tra riservatezza e informazione e di individuare dei criteri per stabilire quando, nel bilanciamento tra interesse del singolo e della collettività quest’ultimo debba prevalere.
In Italia, la prima affermazione giurisprudenziale del diritto alla privacy si registra con la sentenza della Corte di Cassazione n. 4487 del 1956 a seguito del ricorso, dei figli e nipoti del grande tenore napoletano Enrico Caruso, ad una casa produttrice di un film che narrava in forma romanzata, episodi ed avvenimenti relativi all’infanzia, alla giovinezza ed ai primi passi, alquanto impacciati, della brillante carriera di Enrico Caruso.
I parenti, rivendicavano quindi, la tutela di situazioni e vicende strettamente personali e familiari anche se verificatesi fuori dal domicilio domestico perché non avevano per i terzi un interesse socialmente apprezzabile.
Affermazione questa, che divenne, successivamente nella normativa italiana, un punto di riferimento per il bilanciamento tra riservatezza e diritto di cronaca.
Solo nel 1975, si riconobbe il diritto alla privacy nella sentenza n. 2129 del 27 maggio 1975, con la quale si tutelava il diritto alla riservatezza della moglie dello Scià di Persia che era stata ripresa in atteggiamenti molto intimi con un uomo tra le mura della sua abitazione. Dunque, il concetto di privacy nasce, anche in Italia, nel momento in cui la sfera privata appare minacciata dalla crescente capacità di intrusione di chi osserva o ascolta e riporta al pubblico ciò che accade in ambito domestico.
Tuttavia, bisogna attendere la fine del ’96 per avere una legge che garantisce il trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale nonché l’istituzione di un’Autorità amministrativa indipendente. Normativa questa, prima consolidata in un decreto legge del 2001 poi abrogata dall’art. 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 196/2003 noto anche come Codice in materia di protezione dei dati.
La protezione dei dati personali, secondo la concezione europea, invece, è un sistema di trattamento degli stessi che identifica direttamente o indirettamente una persona. La sua definizione accoglie, oltre al principio di riservatezza, quelli inerenti alla disponibilità ed all’integrità dei dati personali.
Si tratta quindi di due concetti diversi, provenienti da culture differenti.
Mentre la privacy è stata costruita come un dispositivo “escludente” ovvero come uno strumento per allontanare lo sguardo indesiderato, la protezione dei dati personali mette al centro la persona in riferimento ai suoi dati perché questi costituiscono un’identità.
Dunque, con l’avvento della società digitale è stato necessario pensare alla sicurezza dei dati personali in quanto internet può essere il presupposto tanto di espansione quanto di limitazione delle libertà. Ecco, che con il Regolamento Europeo 2016/679 vengono introdotti, in aggiunta alla riservatezza, altre due garanzie fondamentali poste a tutela della sicurezza del trattamento: la disponibilità e l’integrità dei dati dell’interessato.